EREDITÀ – ACCETTAZIONE BENEFICIATA: vige il divieto di procedere all’esecuzione individuale ex art. 506 c.c.

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Secondo il criterio generale di riparto dell’onere della prova, il creditore del defunto che pretenda di agire nei confronti del chiamato è onerato di provare la fattispecie acquisitiva dell’eredità, poiché non è a tale fine sufficiente la semplice delazione.

Egualmente, il creditore che, incontestato l’acquisto dell’eredità, pretende di agire nei confronti dell’erede beneficiato ultra vires, è onerato di provare o l’acquisto della qualità di erede pura e semplice oppure che si è verificata una causa di decadenza dal beneficio di inventario.

Dall’accettazione con beneficio di inventario segue, fino a decadenza, la limitazione della responsabilità intra vires, incidendo sulla qualità del rapporto, assume rilievo soltanto nel giudizio di cognizione avente ad oggetto l’accertamento del credito e la condanna del debitore al relativo adempimento, prima che si instauri la fase dell’esecuzione forzata.

In pendenza della procedura concorsuale di liquidazione dell’eredità beneficiata, il divieto di promuovere procedure individuali posto dall’art. 506 c.c. concerne unicamente le azioni esecutive, sicché non impedisce ai creditori ereditari di promuovere nei confronti dell’erede azioni di accertamento e di condanna per procurarsi un titolo giudiziale – accertativo o esecutivo.

Questi i principi contenuti nella sentenza n. 4240 emessa dal Tribunale di Torino, Giudice Enrico Astuni, il 31 ottobre 2022.