La sentenza della Corte di Giustizia Europea dell’11 settembre 2019, che ha affermato che in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti per iniziativa del cliente, a costui spetterebbe il rimborso di una quota del costo totale del credito, in misura proporzionale rispetto alla durata del credito non goduto, senza distinzione tra costi up front e recurring, non ha efficacia vincolante e diretta sull’ordinamento nazionale. Ciò anche in accordo con le pronunce della giurisprudenza di merito che hanno ribadito come l’art. 16, comma 1 della Direttiva Europea 2008/48 citata “non può avere efficacia diretta nei rapporti tra privati, “c. d. efficacia orizzontale”, nel nostro ordinamento, essendo detta efficacia limitata, per le direttive comunitarie sufficientemente precise ed incondizionate, ai rapporti tra autorità dello Stato inadempiente e soggetti privati “c.d. efficacia verticale” (Cass. civ. sez. lav. 14.09.09 n. 19771)
Questo il principio di diritto ribadito dal Giudice di Pace di Dolo, Giudice Maria Ignazia Masala, con la sentenza n. 33 del 6 aprile 2022.
Nel caso in esame accadeva che, in data 25.02.2015, un cliente stipulava un contratto di finanziamento con un istituto di credito; tale contratto prevedeva la restituzione delle somme attraverso il pagamento di 120 rate mensili e prevedeva anche costi relativi a: commissioni di attivazione, commissioni di gestione (incluse spese di assicurazione obbligatoria), spese di istruttoria e notifica imposte e commissioni di rete esterna.
Il contratto individuava, inoltre, i criteri e le modalità di restituzione delle componenti di costo in caso di estinzione anticipata, operando una distinzione tra costi rimborsabili e non rimborsabili.
Tra i primi erano annoverati gli interessi e le commissioni di gestione, tra i secondi le commissioni di attivazione, le spese di istruttoria e notifica e le commissioni rete esterna.
Nell’aprile del 2019 la cliente provvedeva ad estinguere anticipatamente il finanziamento e otteneva dall’istituto finanziatore l’importo di euro 1.613,50 a titolo di rimborso delle commissioni.
Ritenendo non satisfattorio il rimborso ottenuto agiva in giudizio chiedendo la restituzione della quota parte di ogni singolo costo del credito, dovuto per la restante durata del contratto.
Si costituiva l’istituto di credito che sosteneva di aver correttamente adempiuto agli oneri contrattuali e di non aver violato le norme di settore; infatti l’art. 125-sexies TUB – posto dall’attrice a fondamento della propria domanda – stabilisce che, nel caso di esercizio della facoltà di adempimento anticipato, viene riconosciuto il diritto ad ottenere una riduzione dei costi applicati al contratto di finanziamento e il rimborso quelle quote parti di costi e commissioni del prestito soggette a maturazione nel corso del tempo (c.d. costi recurring) e non ancora maturati.
Dall’analisi del contratto sottoscritto dalla cliente risultavano distintamente indicate tutte le voci di costo delle commissioni e la ripartizione degli stessi in ripetibili per la residua durata (oneri recurring) e irripetibili (oneri up front).
I costi richiesti dall’attrice non rientravano in quelli rimborsabili e pertanto non risultavano dovuti.
Inoltre, dalla lettura del contratto non si ravvisava alcuna clausola vessatoria atteso che non era esclusa tout court la restituzione delle commissioni e dei costi addebitati in conseguenza dell’estinzione anticipata, essendo chiaramente specificati i costi non rimborsabili, in quanto riferibili alle attività preliminari espletate.
Il Giudice rilevava, altresì, come non fosse rilevante il richiamo ai principi cc.dd. Lexitor dell’omonima pronuncia della Corte di Giustizia UE: l’art. 16, comma 1 della Direttiva Europea 2008/48 (oggetto di interpretazione) “non può avere efficacia diretta nei rapporti tra privati, “c. d. efficacia orizzontale”, nel nostro ordinamento, essendo detta efficacia limitata, per le direttive comunitarie sufficientemente precise ed incondizionate, ai rapporti tra autorità dello Stato inadempiente e soggetti privati “c.d. efficacia verticale” (Cass. civ. sez. lav. 14.09.09 n. 19771).
La pronuncia dei Giudici di Lussemburgo non ha, pertanto, alcuna efficacia vincolante e diretta sull’ordinamento nazionale.
Per tali ragioni, il Giudice di Pace, letti gli atti ed esaminati i documenti depositati dalle parti, preliminarmente rigettava la domanda dell’attrice e la condannava alle spese.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
La scelta del legislatore di lasciare in piedi la distinzione tra costi “up-front” e “recurring” non ammette diverse interpretazioni “adeguatrici”
Sentenza | Tribunale di Cremona, Giudice Luigi Enrico Calabrò | 28.04.2022 | n.228
“LEXITOR”: Il Legislatore chiude il “caso”
La legge di conversione del “Decreto Sostegni – bis” recepisce l’orientamento dei Giudici di Lussemburgo senza effetti retroattivi
Decreto Legge | 22.07.2021 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/lexitor-il-legislatore-chiude-il-caso
Per i contratti ante 25 luglio 2021 vige ancora la distinzione tra costi up front e recurring
Sentenza | Giudice di Pace di Catania, dott. Pancrazio Claudio Gullotta | 07.01.2022 | n.18
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/lexitor-il-nuovo-art-125-sexies-tub-si-applica-solo-ai-contratti-successivi-alla-conversione-del-decreto-sostegni-bis