Sulla nullità delle clausole che riproducono lo schema unilaterale costituente l’intesa vietata

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Per comprendere la nullità delle clausole che riproducono lo schema unilaterale costituente l’intesa vietata, è importante prima capire cos’è una fideiussione ABI.

La fideiussione ABI è un contratto di garanzia standardizzato predisposto dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI), utilizzato dalle banche per garantire i crediti concessi ai clienti. Questo schema contrattuale include clausole specifiche che regolano i diritti e gli obblighi delle parti coinvolte.

Recentemente, la Suprema Corte ha affrontato la questione della validità delle clausole contenute nei contratti di fideiussione che riproducono lo schema ABI, dichiarato parzialmente nullo dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Secondo la Corte, i contratti di fideiussione che contengono clausole contrastanti con gli articoli 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli. Questa nullità si applica solo alle clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, a meno che dal contratto non emerga una diversa volontà delle parti.

La nullità dell’intesa a monte determina la “nullità derivata” del contratto di fideiussione a valle, ma solo per le clausole che costituiscono una pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 (clausole nn. 2, 6 e 8). Le altre clausole del contratto rimangono valide.

La Suprema Corte ha inoltre chiarito che la nullità parziale di un contratto o di singole clausole può comportare la nullità dell’intero contratto ai sensi dell’articolo 1419 c.c., se risulta che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza la parte del contenuto colpita dalla nullità. Tuttavia, l’estensione della nullità all’intero contratto è un’ipotesi remota e deve essere provata dalla parte interessata. La generica impossibilità di reperire la documentazione non è sufficiente a far venir meno l’obbligo di consegna di quanto richiesto.

In sintesi, le clausole che riproducono lo schema unilaterale costituente l’intesa vietata sono nulle, ma la nullità dell’intero contratto di fideiussione è un’eccezione che deve essere dimostrata. La prova della nullità resta a carico di chi ne domanda la dichiarazione, che deve produrre lo schema ABI e il provvedimento della Banca d’Italia a sostegno dell’eccezione. Inoltre, è necessario dimostrare l’applicazione uniforme delle clausole censurate dalla Banca d’Italia.

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