Provvedimento segnalato dall’Avv. Francesco Denti
L’eccezione di nullità della fideiussione omnibus posta alla base del titolo esecutivo non integra un fatto sopravvenuto ai sensi art. 615 2° comma c.p.c.
Si ritiene inammissibile l’eccezione relativa alla nullità della fideiussione omnibus alla base del titolo esecutivo, poiché l’interpretazione di una norma, successivamente affermatasi nella giurisprudenza, non integra uno ius superveniens (e quindi un fatto sopravvenuto), di cui si debba predicare la necessaria irretroattività, in quanto essa semplicemente rilegge l’enunciato ed è come tale destinata ad applicarsi sin dall’inizio.
Con riguardo alla nullità che investe le fideiussioni omnibus conformi al modello ABI 2003, va ritenuto che essa si possa configurare come “parziale”, ciò comportando l’espunzione delle sole clausole dichiarate nulle “salvando” il resto della fideiussione, che rimane efficace e vincolante (Conf. Sezioni Unite Cass., S.U. n. 41994/2021).
Questo il principio di diritto espresso dal Tribunale di Cremona, Giudice Luigi Enrico Calabrò, con l’ordinanza del 29 agosto 2022.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONE: le clausole conformi allo schema ABI sono nulle
L’invalidità non si estende all’intero contratto
Sentenza | Tribunale di Reggio Emilia, Giudice Gianluigi Morlini | 03.11.2021 | n.1271
FIDEIUSSIONI ABI: la nullità Antitrust dall’astratto al concreto
Dalle fideiussioni specifiche all’onere probatorio: il Tribunale delle Imprese di Napoli stabilisce i “confini” di merito alle affermazioni di principio delle Sezioni Unite
Sentenza | Tribunale di Napoli, Sez. Imprese, Pres. Rel. Nicola Graziano | 24.05.2022 | n.5125