“Commento redatto a cura dell’Avv. Federico Villa del Foro di Bergamo”
La partecipazione della Banca all’intesa concorrenziale a monte e il collegamento tra questa e il contratto a valle si presume dal solo fatto dell’esatta corrispondenza letterale delle condizioni contrattuali con quelle censurate da parte della Banca d’Italia.
La perfetta conformità dello schema di fideiussione omnibus usato dalla banca opposta con quello oggetto di indagine e censura da parte della Banca d’Italia perciò stesso determina una presunzione circa la partecipazione della banca all’intesa anticoncorrenziale a monte e il collegamento tra l’una (l’intesa illecita) e l’altro (il contratto a valle).
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Giudice Carmine Capozzi, con la sentenza n. 639 del 21 giugno2022.
È accaduto che un fideiussore proponeva opposizione a decreto ingiuntivo, deducendo la nullità delle clausole del contratto di fideiussione in violazione dell’art. 2 comma 2 lettera a) Legge n. 287/1990 (c.d. Legge Antitrust), con particolare riferimento alla rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 c.c.
Il giudice, dichiarava la nullità parziale del contratto di fideiussione omnibus con particolare riferimento alla clausola n. 6 in deroga ai termini di cui all’art. 1957, revocava il decreto ingiuntivo opposto non avendo la Banca dato la prova di aver rispettato il termine di sei mesi di cui alla citata disposizione e condannava il soccombente alle spese.
La fideiussione omnibus torna a far parlare di sé e lo fa per il tramite di una condivisibile e recente pronuncia resa dal Tribunale di Lucca nel corso dell’estate, il cui principio di diritto sopra enunciato viene annoverato tra le fila del miglior orientamento giurisprudenziale.
La pronuncia in esame si fa apprezzare soprattutto per la particolare capacità del giudice di dribblare tutte quelle eccezioni – alcune delle quali ormai stucchevoli – sollevate dalla Banca.
In particolare, dopo aver ribadito con fermezza che il fideiussore ha interesse ed è legittimato a opporsi al decreto ingiuntivo in quanto destinatario di un’azione di pagamento, nonché dopo aver escluso che il contratto concluso con la Banca potesse essere qualificato come contratto autonomo di garanzia, il giudice – sulla scorta della pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione – ha accertato in via incidentale la nullità parziale del negozio giuridico limitatamente alle clausole n. 2, 6 e 8.
A nulla sono valsi i vari tentativi della Banca di eccepire la mancata prova della sua partecipazione a un’intesa concorrenziale a monte, nonché il fatto che non vi fosse la prova del collegamento tra quest’ultima e il contratto a valle.
Sul piano probatorio e sull’invocato principio di vicinanza della prova (troppo spesso maltrattato), è stata dirimente la perfetta corrispondenza letterale tra le clausole del contratto concluso dall’opponente con quelle censurate dalla Banca d’Italia per il tramite del provvedimento n. 55/2005. Tale perfetta sovrapponibilità testuale è stata di per sé sufficiente a ritenere assolto l’onere della prova in capo all’opponente-fideiussore.
Inoltre, la sentenza in commento è di assoluto rilievo anche perché non richiede la c.d. persistenza dell’intesa anti-concorrenziale tra i requisiti per la declaratoria di nullità.
Nel caso che ci occupa, il contratto di fideiussione risale al 2011 ossia ben 6 anni dopo il provvedimento emesso dalla Banca d’Italia e, dunque, secondo un altro orientamento giurisprudenziale, rientrante in quei casi di stand alone actions per cui l’attore deve provare i fatti costitutivi della domanda, non potendo giovarsi dell’accertamento dell’intesa illecita contenuto nel provvedimento della Banca d’Italia nel 2005, attinente ad altro periodo storico.
Il Tribunale di Lucca, come detto, si inserisce in quel filone secondo il quale “il giudice lungi dal dover accertare se successivamente le banche hanno dato concreta attuazione all’intesa restrittiva della concorrenza attraverso l’uniforme applicazione delle clausole (nn. 2, 6 e 8) dello schema ABI ritenute illecite dal provvedimento della Banca d’Italia […] deve limitarsi a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente (anche a distanza di anni dal citato provvedimento) coincidono o meno con le condizioni oggetto dell’intesa restrittiva della concorrenza”.
Orientamento peraltro condiviso anche dall’Arbitro per le Controversie Finanziarie (si veda A.B.F. – Collegio di Milano n. 16558/2019; A.B.F. – Collegio di Coordinamento n. 14555/2020; A.B.F. – Collegio di Bari n. 13895/2021).
Per tali ragioni, il giudice, dichiarata la nullità parziale del contratto di fideiussione omnibus con particolare riferimento alla clausola n. 6 in deroga ai termini di cui all’art. 1957, revocava il decreto ingiuntivo opposto non avendo la Banca dato la prova di aver rispettato il termine di sei mesi di cui alla citata disposizione.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONI ABI: LA NULLITÀ ANTITRUST DALL’ASTRATTO AL CONCRETO
DALLE FIDEIUSSIONI SPECIFICHE ALL’ONERE PROBATORIO: IL TRIBUNALE DELLE IMPRESE DI NAPOLI STABILISCE I “CONFINI” DI MERITO ALLE AFFERMAZIONI DI PRINCIPIO DELLE SEZIONI UNITE
Sentenza | Tribunale di Napoli, Sez. Imprese, Pres. Rel. Nicola Graziano | 24.05.2022 | n.5125
FIDEIUSSIONE-ANTITRUST: LA NULLITÀ DELLE CLAUSOLE RIPRODUTTIVE LO SCHEMA ABI È PARZIALE
DEVE ESSERE PROVATA CON MODULO PREDISPOSTO DALL’ABI NEL 2003
Sentenza | Tribunale di Forlì, Giudice Maria Cecilia Branca | 24.02.2022 | n.190
CIÒ VALE IN CASO DI IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE A PAGARE “A SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA” E FA VENIR MENO L’ONERE DI AGIRE GIUDIZIALMENTE
Sentenza | Tribunale di Cremona, Giudice Daniele Moro | 18.10.2022 | n.502
IL MOMENTO DELLA SUCCESSIVA NOTIFICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO MONITORIO È IRRILEVANTE
Sentenza | Tribunale di Brescia, Giudice dott.ssa Busato Alessia | 21.02.2022 | n.413
FIDEIUSSIONE-ANTITRUST: RESTA VALIDO IL CONTRATTO CHE CONTIENE CLAUSOLE CONTRARIE ALLA NORMATIVA
LA NULLITÀ PARZIALE NON LIBERA IL GARANTE DALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE
Sentenza | Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di Impresa, Pres. Basile – Rel. Martucci | 08.03.2022 | n.3653