Frode informatica: l’onere della prova per la banca

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Nel caso di frode informatica è l’intermediario a dover provare, oltre all’insussistenza di malfunzionamenti, l’autenticazione, la corretta registrazione e la contabilizzazione

Questo il principio espresso dal Collegio ABF di Milano nella Decisione n. 15341 del 29 novembre 2022, che di seguito si riporta.

error: Misure tecnologiche di protezione attive ex art. 11 WIPO Copyright Treaty, §1201 del DMCA, art. 6, dir. 29/2001/CE, art. 102-quater, l. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171-ter, l. 22 aprile 1941, n. 633.