Frode informatica: l’onere della prova per la banca

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Nel caso di frode informatica è l’intermediario a dover provare, oltre all’insussistenza di malfunzionamenti, l’autenticazione, la corretta registrazione e la contabilizzazione

Questo il principio espresso dal Collegio ABF di Milano nella Decisione n. 15341 del 29 novembre 2022, che di seguito si riporta.