L’art. 124 della legge fallimentare al primo comma stabilisce che «la proposta di concordato può essere presentata da uno o più creditori o da un terzo, anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché sia stata tenuta la contabilità ed i dati risultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre all’approvazione del giudice delegato».
Con sentenza n. 35984, depositata il 27 dicembre 2023, la Suprema Corte di Cassazione ha espresso un importante principio di diritto relativo a tale disposizione che a detta dei Giudici, «nel consentire di intraprendere la via del concordato fallimentare anche prima dell’esecutività dello stato passivo, non sta a significare che anche in tale ipotesi il proponente possa avvalersi della facoltà di limitare la propria responsabilità nei termini contemplati dall’ultimo comma». Del resto, nello stabilirsi che l’assuntore possa limitare la sua responsabilità nei confronti dei soli «creditori ammessi al passivo anche provvisoriamente», senza escludere coloro i quali «hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta», la norma richiede «il maturare di una scansione costituita dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo», cosicché la menzione dei «creditori ammessi al passivo anche provvisoriamente non ha da essere inteso come riferito ai creditori risultanti dall’elenco provvisorio di cui al primo comma della norma, ma a quei creditori i cui crediti non siano stati ancora definitivamente accertati», con la conseguente formazione del giudicato endofallimentare, si considerino temporaneamente ammissibili in quanto sono stati contestati o revocati in conformità all’articolo 98 della legge fallimentare.
Pertanto, «la clausola di limitazione della responsabilità non si applica dunque nelle proposte di concordato anteriori alla formazione dello stato passivo, cioè laddove vi sia l’elenco provvisorio dei creditori pur se vidimato dal giudice delegato, ossia approvato ai sensi del primo comma dell’articolo 124, bensì soltanto nei casi in cui lo stato passivo sia stato depositato».
Ed allora «la previsione del secondo periodo dell’ultimo comma dell’articolo 124 della legge fallimentare, in forza del quale il proponente può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta, pone una preclusione processuale, destinata ad operare a condizione che lo stato passivo sia stato dichiarato esecutivo, la quale non confligge con il precetto dettato dal precedente terzo comma della medesima disposizione».
Per approfondire:
- Cass. civ., sez. I, sent., 27 dicembre 2023, n. 35984
Anna Esposito
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