Il calcolo del danno differenziale da invalidità permanente si opera sottraendo dal valore monetario dell’invalidità complessiva, inclusiva di menomazione preesistente e di quella causata dall’illecito, il valore monetario di quella preesistente all’illecito. Parametrare il risarcimento alla mera differenza dei punti percentuali, senza convertirli precedentemente in somme di denaro, comporta una sottostima del danno da risarcire.