Il Condominio, in persona dell’amministratore pro-tempore, nel caso di polizza stipulata per la responsabilità civile a garanzia dell’edificio, è l’unico legittimato ad agire contro l’assicurazione per ottenere un indennizzo. Il singolo condomino non può sostituirsi alla rappresentanza del capocondomino, con la conseguente dichiarazione di carenza di legittimazione attiva da parte del giudice adito, non essendo legittimato ad esercitare azioni, ragioni e diritti nascenti dalla polizza.