Il conduttore può, al pari del suo dante causa, liberamente godere ed eventualmente modificare le parti comuni dell’edificio, purché in funzione del godimento o del miglior godimento dell’unità immobiliare oggetto della locazione e purché non risulti alterata la destinazione di dette parti, né pregiudicato il pari suo uso da parte degli altri condomini (Cass. 14529/2021; Cass. 3874/1997; Cass. 6229/1986: Cass. 2331/1981). Gli è quindi consentito apporre targhe, insegne e installare una canna fumaria funzionale all’esercizio dell’attività commerciale cui sia adibito l’immobile locato. L’esercizio di tali facoltà, se compatibili con i limiti dell’art. 1102 c.c., non è soggetto ad autorizzazione assembleare (fatte salve eventuali clausole del regolamento che la richiedano), rientrando nella facoltà che derivano, in capo al locatore, dall’appartenenza delle parti comuni e che, in virtù della locazione, sono consentite anche conduttore. Alla eventuale autorizzazione ad apportare tale modifica concessa dall’assemblea può attribuirsi il valore di mero riconoscimento dell’inesistenza di interesse e di concrete pretese degli altri condomini a tale tipo di utilizzazione (Cass. 1554/1997).
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza di ieri, 31 luglio 2024, n. 21483
Aniello Peluso
Ultimi post di Aniello Peluso (vedi tutti)
- Il diritto condominiale tra vincoli pertinenziali e presunzione di comunione - Novembre 22, 2024
- Sulla validità della convocazione dell’assemblea condominiale tramite Whatsapp? - Novembre 13, 2024
- Il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose è relativo alla situazione ambientale - Agosto 1, 2024
- Il condomino può installare una canna fumaria in appoggio al muro perimetrale comune dell’edificio purché non ne risulti alterata la destinazione o pregiudicato il pari uso - Agosto 1, 2024
- Gli sfratti dopo la riforma Cartabia - Febbraio 1, 2023