Essendo escluso dalle previsioni delle c.d. tabelle di Milano, il danno da tardiva diagnosi della malattia ad esito infausto deve essere liquidato in equitativa dal giudice di merito in base alle circostanze del caso concreto e cioè l’età del paziente al momento della morte; il periodo di ritardo tra il primo accertamento diagnostico, la diagnosi del tumore e il decesso; le condizioni generali di salute del paziente durante tale arco di tempo.