Nel caso di comportamento colpevole da parte del professionista sanitario, che porti alla perdita prematura della vita, perdita che comunque sarebbe avvenuta in un momento successivo a causa di una precedente patologia del paziente, non è concepibile, né logicamente né giuridicamente, un risarcimento per il “danno da perdita anticipata della vita” trasmissibile per successione, poiché nel sistema attuale della responsabilità civile non è riconosciuta la risarcibilità del danno tanatologico. Tuttavia, è possibile riconoscere il “danno da perdita anticipata della vita” in relazione al diritto proprio degli eredi, inteso come il pregiudizio derivante dalla ridotta durata della vita del congiunto.