In tema di ricorso per Cassazione, ove il controricorrente, costituitosi tempestivamente, eccepisca l’avvenuto deposito per via telematica, da parte del ricorrente, della copia della sentenza impugnata priva della necessaria attestazione di conformità, il ricorrente può regolarizzare il deposito entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio, così evitando la pronuncia di improcedibilità.
Questo il principio di diritto espresso dalla Cassazione nell’ordinanza di ieri, 29 luglio 2024, n. 21101.
Daniele Giordano
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