Il diritto di messa a disposizione del pubblico rientra nel novero delle componenti patrimoniali del diritto d’autore. In particolare, esso trova riscontro negli artt. 16 e 17 l. dir. aut., che regolano rispettivamente il diritto di comunicazione al pubblico e il diritto di distribuzione.
La peculiarità di tale diritto è la sua soggezione, in linea generale, al principio del c.d. “esaurimento”.
In forza di tale principio, infatti, una volta venduto o comunque distribuito il software o prestato il consenso alla distribuzione dello stesso, l’autore non può più opporsi alla circolazione dello stesso.
In ogni caso, tale principio conosce due limiti.
In primo luogo, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 17 l. dir. aut., esso non ha ad oggetto la c.d. “copia omaggio”, distribuita a fini promozionali o didattici, la quale, pertanto, non è liberamente cedibile dai fruitori senza l’autorizzazione dell’autore.
Inoltre, il diritto di distribuzione non si esaurisce neppure in relazione al diritto di comunicazione al pubblico, sancito nell’art. 16 l. dir. aut, di tutte quelle opere che siano accessibili “nel luogo e nel momento scelti individualmente”. Tali opere altro non sono che quelle distribuite su internet (tramite il c.d. upload) e che possono essere scaricate dagli utenti (tramite il c.d. download).
Sul punto, deve tuttavia precisarsi che la disciplina dedicata ai programmi per elaboratore, il quali di per sé costituiscono opere accessibili dal luogo e nel momento scelti individualmente, prevede che la prima vendita di essi da parte del loro autore o con il suo consenso determina in ogni caso l’esaurimento del diritto di controllarne la successiva circolazione, salvo il diritto di opporsi alla locazione (ex art. 18 bis, 4° Co., l. dir. aut.).
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Nicola Nappi
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