Il diritto di ritenzione pattizio attribuisce un diritto potestativo di ritenere il bene ad una delle parti del regolamento contrattuale, e tale diritto ha efficacia meramente inter partes tra retentor e debitore. Ebbene, a differenza del diritto di pegno che, viceversa, attribuisce una garanzia reale al creditore pignoratizio, il diritto di ritenzione pattizio non attribuisce al detentore alcun effetto di blocco della circolazione del bene, e soprattutto alcuno impedimento rispetto ad un’azione esecutiva esercitata da un terzo creditore (odierno ricorrente) e, come avvenuto nella specie, esercitata presso terzi, ove il terzo è la banca (odierna resistente) a ritenere i titoli obbligazionari del cliente, società debitrice (odierna intimata).
Questo il principio espresso dalla terza Sezione civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza di ieri, 13 giugno 2024, n. 16487
Sara Romano
Ultimi post di Sara Romano (vedi tutti)
- L’intelligenza artificiale nella Pubblica Amministrazione: le linee guida AGID in consultazione pubblica - 18 Febbraio 2025
- Riciclaggio e blockchain: sfide e opportunità nel contrasto al crimine nel mondo delle criptoattività - 5 Dicembre 2024
- Sulla inopponibilità delle clausole vessatorie all’aggiudicatario del bene - 21 Giugno 2024
- Il diritto di ritenzione pattizio non attribuisce al detentore alcun effetto di blocco della circolazione del bene - 14 Giugno 2024
- In caso di mancato versamento del prezzo, la condanna al pagamento della differenza per l’aggiudicatario è automatica nelle procedure esecutive immobiliari - 10 Giugno 2024