A seguito dell’introduzione del domicilio digitale (con la modifica apportata all’art. 125 c.p.c. da parte dell’art. 45-bis, comma 1, d.l. 90/2014, conv. con l. n. 114/2014) non sussiste alcun obbligo per il difensore di indicare nell’atto introduttivo l’indirizzo PEC comunicato al proprio ordine, trattandosi di dato già risultante dal “ReGindE”, in virtù della trasmissione effettuata dall’Ordine stesso.