Il domicilio digitale rende invalida la notifica presso la cancelleria

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A seguito dell’introduzione del domicilio digitale (con la modifica apportata all’art. 125 c.p.c. da parte dell’art. 45-bis, comma 1, d.l. 90/2014, conv. con l. n. 114/2014) non sussiste alcun obbligo per il difensore di indicare nell’atto introduttivo l’indirizzo PEC comunicato al proprio ordine, trattandosi di dato già risultante dal “ReGindE”, in virtù della trasmissione effettuata dall’Ordine stesso.

error: Misure tecnologiche di protezione attive ex art. 11 WIPO Copyright Treaty, §1201 del DMCA, art. 6, dir. 29/2001/CE, art. 102-quater, l. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171-ter, l. 22 aprile 1941, n. 633.