La notifica della sentenza di prime cure in cancelleria, senza avvalersi della possibilità di eseguire la notifica presso l’indirizzo di posta elettronica del difensore e senza che sia emerso alcun problema di accessibilità del predetto indirizzo PEC per cause imputabili al destinatario, è affetta da nullità, senza che possa assumere rilievo l’eventuale restrizione del domicilio digitale alle sole comunicazioni.