La Riforma Cartabia ha introdotto importanti novità anche per quanto riguarda l’appello civile. In particolare, per introdurre l’appello principale è necessario presentare una citazione, che deve rispettare il principio di chiarezza, semplicità e specificità in merito ai motivi di appello. La citazione deve contenere l’indicazione del capo della decisione di primo grado che viene impugnata, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, e le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata (art. 342. Co. 1, c.p.c.).
Inoltre, va prestata particolare attenzione ai termini liberi: non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all’estero.
Per quanto riguarda l’appello incidentale, questo deve essere proposto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta depositata almeno 20 giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nella citazione o dell’udienza fissata dalla Corte ai sensi dell’articolo 349-bis (art.343 c.p.c.).
La riforma ha inoltre previsto la possibilità di presentare l’appello incidentale anche per i terzi intervenuti, a condizione che abbiano interesse alla decisione impugnata. In questo caso, il termine per la proposizione dell’appello incidentale decorre dalla data in cui il terzo intervenuto ha avuto conoscenza della decisione impugnata.
Rilevantissima novità è l’introduzione di una nuova disposizione, l’articolo 349-bis, che prevede la nomina dell’istruttore nel giudizio di appello davanti alla Corte di appello. In particolare, il presidente della Corte di appello, se non ritiene necessario nominare il relatore e disporre la comparizione delle parti davanti al collegio per la discussione orale, designa un componente del collegio stesso per la trattazione e l’istruzione della causa.
Il presidente o il giudice istruttore possono differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino a un massimo di quarantacinque giorni. In questo caso, il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza.
La norma è stata introdotta per dare attuazione alla legge delega che ha imposto di delineare un nuovo modello di fase istruttoria per l’appello. L’obiettivo è quello di garantire una maggiore efficienza e tempestività del giudizio di appello, semplificando e accelerando la fase istruttoria.
La trattazione della causa davanti alla Corte d’appello è affidata quindi Giudice Istruttore, mentre per le cause davanti al Tribunale è affidata al Giudice monocratico.
Ma vediamo più nello specifico il funzionamento.
LA PRIMA UDIENZA
Il Giudice deve verificare la regolare costituzione del giudizio e procedere alla riunione degli appelli proposti avverso la stessa sentenza. Inoltre, il Giudice provvede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti e dispone sulle eventuali richieste istruttorie, dando le disposizioni per l’assunzione delle prove ammesse.
In caso di appello inammissibile, quando l’impugnazione appare manifestamente infondata o quando risulti opportuno in ragione della ridotta complessità o dell’urgenza della causa, il Giudice, sentite le parti, dispone la discussione orale della causa ex art. 350-bis c.p.c. Inoltre, se viene presentata una richiesta di sospensione dell’efficacia della sentenza di 1° grado, il Giudice provvede con ordinanza non impugnabile.
È importante sottolineare che la Riforma Cartabia ha specificamente introdotto il principio di chiarezza, semplicità e specificità del primo grado anche per l’appello. In particolare, l’appello deve essere introdotto con citazione e deve contenere l’indicazione del capo della decisione di 1° grado che viene impugnata, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di 1° grado e le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
LA FASE ISTRUTTORIA (Art. 356 c.p.c.)
Come accennato, la Riforma Cartabia ha introdotto una novità importante riguardante l’ammissione e l’assunzione di prove in sede di appello civile. In particolare, l’art. 356 c.p.c. è stato integrato con un nuovo comma, il 1°-bis, che prevede che davanti alla Corte di Appello il collegio può delegare l’assunzione delle prove all’istruttore o al relatore, se nominato, e può anche disporre d’ufficio la rinnovazione di uno o più mezzi di prova già assunti dall’istruttore ai sensi dell’articolo 350, quarto comma.
Questa novità si pone in continuità con il nuovo modello di fase istruttoria delineato dalla legge delega, che ha previsto una maggiore attenzione alla fase probatoria nell’appello civile, con l’obiettivo di garantire un giusto processo e una decisione più equa e fondata sui fatti.
Al collegio della Corte di appello è quindi conferito un potere discrezionale ben più ampio in materia di ammissione e assunzione di prove, consentendo di adottare decisioni più efficaci e rapide in base alle esigenze della singola causa.
I PROVVEDIMENTI SULL’ESECUZIONE PROVVISORIA (Art. 351 c.p.c.)
Le disposizioni relative ai provvedimenti sull’esecuzione provvisoria sono contenute nell’articolo 351 del codice di procedura civile.
In particolare, il primo comma prevede che il giudice provveda con ordinanza non impugnabile alla prima udienza sull’istanza di esecuzione provvisoria proposta con l’appello principale o incidentale ai sensi dell’articolo 283 c.p.c.
La parte che ne ha interesse può, con ricorso al Giudice, chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima dell’udienza di comparizione. Davanti alla C.d.A. il ricorso è presentato al Presidente del Collegio. Se ci sono giusti motivi di urgenza, il presidente o il tribunale può disporre l’immediata sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza con un decreto in calce al ricorso. In tal caso, il collegio della Corte d’appello. conferma, modifica o revoca il decreto con un’ordinanza non impugnabile.
Inoltre, se il giudice ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere ai sensi dell’articolo 281-sexies all’udienza prevista a seguito della presentazione dell’istanza.
Per quanto riguarda il giudizio dinanzi la Corte d’appello, se l’udienza è stata tenuta dall’istruttore, il collegio fissa udienza davanti a sé per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e assegna alle parti un termine per note conclusionali con l’ordinanza con cui adotta i provvedimenti sull’esecuzione provvisoria. Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l’udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire.
LA FASE DECISIONALE (Artt. 350-bis e 352 c.p.c.)
L’articolo 350 bis prevede una novità rispetto alla procedura tradizionale: nei casi di inammissibilità dell’appello o di decisione manifestamente infondata, il giudice può procedere ad una discussione orale della causa davanti al collegio, dopo aver fatto precisare le conclusioni alle parti e aver loro assegnato un termine per la presentazione di note conclusionali. In questa udienza, l’istruttore svolge una relazione orale della causa e la sentenza è motivata in forma sintetica, facendo riferimento solo ai punti di fatto o di diritto ritenuti risolutivi o ai precedenti conformi.
L’articolo 352, invece, regola la procedura ordinaria di decisione. L’istruttore fissa un’udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti dei termini per la presentazione di note scritte, comparse conclusionali e note di replica, e nello specifico:
- un termine non superiore a sessanta giorni prima dell’udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola
precisazione delle conclusioni; - un termine non superiore a trenta giorni prima dell’udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
- un termine non superiore a quindici giorni prima per il deposito delle note di replica.
In questa udienza, la causa è trattenuta in decisione e l’istruttore riserva la decisione al collegio. La sentenza deve essere depositata entro sessanta giorni.
LA RIMESSIONE AL PRIMO GIUDICE (Art. 354 c.p.c.)
L’articolo 354 del Codice di Procedura Civile disciplina la rimessione al primo giudice in caso di nullità della notificazione dell’atto introduttivo o della sentenza di primo grado. L’articolo sostituisce l’articolo 353, eliminato in applicazione della legge delega, che prevedeva la rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione.
Il giudice d’appello può rimettere la causa al primo giudice solo in caso di violazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado. Inoltre, non è più possibile riformare la sentenza di primo grado che ha dichiarato l’estinzione del processo.
Se la notificazione dell’atto introduttivo è nulla, il giudice d’appello può riconoscere che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte. In questo caso, il giudice d’appello dichiara la nullità della sentenza di primo grado e rimette la causa al primo giudice.
Le parti hanno tre mesi dalla notificazione della sentenza di rimessione al primo giudice per riassumere il processo. Se viene proposto un ricorso per cassazione contro la sentenza d’appello, il termine viene interrotto.
Se il giudice d’appello riconosce la giurisdizione negata dal primo giudice o dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ammette le parti a compiere le attività che sarebbero precluse e ordina, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti a norma dell’articolo 356 c.p.c.
Michele De Luca
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