Il nuovo processo di esecuzione dopo la riforma Cartabia

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La riforma Cartabia ha introdotto importanti novità nel processo d’esecuzione. In particolare, l’obiettivo principale della riforma è quello di ridurre i tempi di svolgimento del processo e garantire maggiore efficienza e trasparenza.

In particolare, l’articolo 474 c.p.c. ha introdotto una disposizione esplicita secondo cui il titolo esecutivo può essere messo in esecuzione da tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti, con l’assistenza del pubblico ministero e il concorso di tutti gli ufficiali della forza pubblica legalmente richiesti.

Inoltre, l’articolo 475 ha modificato la forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale. In particolare, viene richiesta la copia attestata conforme all’originale anziché la formula esecutiva affinché gli atti possano valere come titolo per l’esecuzione forzata. Ciò implica che anche per la prestazione della cauzione, prevista dall’articolo 478 c.p.c., è necessario annotare la prestazione in calce o in margine al titolo in copia attestata conforme all’originale. Allo stesso modo, l’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notifica del titolo in copia attestata conforme all’originale, oltre al precetto, come previsto dall’articolo 479 c.p.c.

L’articolo 476 c.p.c. relativo alla forma esecutiva delle altre copie, è stato abrogato in considerazione della forma telematica delle copie del titolo. Infine, l’articolo 488 c.p.c. ha introdotto una disposizione secondo cui il fascicolo dell’esecuzione creato dal cancelliere è telematico e il creditore è obbligato a presentare l’originale del titolo esecutivo nella sua disponibilità o la copia autenticata dal cancelliere o dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a ogni richiesta del giudice.

IL PIGNORAMENTO (Artt. 492 e 492-bis)

Riguardo al pignoramento, la riforma ha parzialmente modificato l’art. 492 c.p.c. introducendo il nuovo comma 8, che prevede ora l’obbligo di indicare nel pignoramento la data di deposito dell’istanza di ricerca telematica dei beni, l’autorizzazione del presidente del tribunale quando prevista e la data di comunicazione del processo verbale di cui all’art. 492-bis. Ciò serve a evitare che il debitore proponga opposizione sostenendo l’intervenuta perenzione del precetto.

L’art. 492-bis c.p.c. è stato invece totalmente riformato, prevedendo una disciplina diversificata a seconda che l’istanza per le ricerche telematiche sia presentata prima o dopo la notifica del precetto e dopo il decorso del termine di 10 giorni di cui all’art. 482 c.p.c. Nel primo caso, viene soppressa la necessità di autorizzazione da parte del Presidente del Tribunale e il termine di inefficacia del precetto rimane sospeso dalla proposizione dell’istanza per tutta la durata del subprocedimento sino alla comunicazione da parte dell’ufficiale giudiziario. I nuovi adempimenti imposti al creditore dall’ultimo comma della norma hanno la finalità di evitare possibili contestazioni in sede di opposizione riguardo alla perenzione del precetto.

IL PIGNORAMENTO IMMOBILIARE (Artt. 559 e 560 c.p.c)

Le novità riguardanti il pignoramento immobiliare riguardano principalmente la custodia dei beni pignorati e il modo di gestione degli stessi. In particolare, con il pignoramento, il debitore diventa il custode dei beni pignorati e dei relativi accessori, compresi le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso. Tuttavia, il giudice dell’esecuzione può nominare un custode giudiziario dei beni pignorati, salvo che la sostituzione nella custodia non abbia alcuna utilità ai fini della conservazione o dell’amministrazione del bene o per la vendita.

Il modo di gestione degli immobili pignorati prevede che il debitore e il terzo nominato custode rendano il conto a norma dell’articolo 593 c.p.c. e non possono dare in locazione l’immobile pignorato se non autorizzati dal giudice dell’esecuzione. Il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell’immobile e delle sue pertinenze sino alla pronuncia del decreto di trasferimento. Tuttavia, il giudice dell’esecuzione può ordinare la liberazione dell’immobile non abitato dall’esecutato e dal suo nucleo familiare oppure occupato da un soggetto privo di titolo opponibile alla procedura, non oltre la pronuncia dell’ordinanza con cui è autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni. Inoltre, il giudice dell’esecuzione può ordinare la liberazione dell’immobile pignorato in vari casi, come quando è ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l’immobile non è adeguatamente tutelato o mantenuto in uno stato di buona conservazione, o quando l’esecutato viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico. L’ordine di liberazione è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell’esecuzione, senza l’osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento.

LE OPERAZIONI DI VENDITA E DI ASSEGNAZIONE (Art. 534-ter c.p.c.) 

La modifica dell’art. 534-ter c.p.c. prevede che durante le operazioni di vendita, il professionista delegato o il commissionario possono chiedere l’intervento del giudice dell’esecuzione per risolvere eventuali difficoltà. Inoltre, viene introdotto il reclamo delle parti e degli interessati contro gli atti del professionista delegato o del commissionario, da proporre con un ricorso al giudice dell’esecuzione entro 20 giorni dal compimento dell’atto o dalla sua conoscenza. Tuttavia, il ricorso non sospende le operazioni di vendita, a meno che il giudice dell’esecuzione, per gravi motivi, disponga la sospensione.

Il giudice dell’esecuzione provvede sul reclamo con un’ordinanza, contro la quale è ammessa l’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c. In sintesi, questa modifica ha lo scopo di garantire una maggiore tutela alle parti e agli interessati durante le operazioni di vendita nell’ambito dell’esecuzione forzata. 

IL NUOVO ISTITUTO DELLA VENDITA DIRETTA (Art. 568-bis)

L’articolo 568-bis introduce un nuovo istituto giuridico che prevede la vendita diretta di un immobile pignorato da parte del debitore, con lo scopo di favorire una liquidazione virtuosa e rapida attraverso la collaborazione del debitore stesso. L’obiettivo della norma è di evitare allungamenti dei tempi processuali e frodi in danno dei creditori, consentendo la vendita dell’immobile pignorato a un prezzo non inferiore a quello indicato nella relazione di stima di cui all’articolo 173-bis, terzo comma delle disposizioni d’attuazione del codice di procedura civile.

Il debitore può presentare l’istanza per la vendita diretta dell’immobile pignorato, insieme all’offerta di acquisto e una cauzione non inferiore al decimo del prezzo offerto, non oltre dieci giorni prima dell’udienza prevista dall’articolo 569, primo comma. L’istanza e l’offerta devono essere notificate al creditore procedente, ai creditori di cui all’articolo 498 c.p.c. e a quelli intervenuti prima del deposito dell’offerta.

L’offerta è irrevocabile, salvo che siano decorsi centoventi giorni dalla data del provvedimento di cui al secondo comma dell’articolo 569-bis ed essa non sia stata accolta. Inoltre, l’istanza di cui all’articolo 568-bis non può essere formulata più di una volta.

Il giudice dell’esecuzione valuta l’ammissibilità dell’offerta e, se la ritiene ammissibile e non ci sono opposizioni da parte dei creditori titolati o di quelli intervenuti di cui all’articolo 498, provvede all’aggiudicazione dell’immobile all’offerente. In caso contrario, il giudice fissa un termine per l’effettuazione della pubblicità dell’offerta pervenuta e della vendita, nonché il termine per la formulazione di ulteriori offerte di acquisto. Il giudice convoca poi il debitore, i comproprietari, il creditore procedente, i creditori intervenuti, i creditori iscritti e gli offerenti a un’udienza per la deliberazione sull’offerta e, in caso di pluralità di offerte, per la gara tra gli offerenti.