Con l’entrata in vigore della riforma Cartabia, il regime delle notificazioni è stato sottoposto a importanti modifiche. La riforma ha introdotto una serie di novità volte a semplificare e accelerare il processo di notifica, garantendo al contempo il pieno rispetto dei diritti delle parti coinvolte.
In particolare, l’articolo 137 prevede che l’avvocato possa eseguire la notifica mediante consegna al destinatario di copia conforme all’originale dell’atto da notificare. Il comma 6 dell’articolo aggiunge che l’avvocato deve eseguire le notificazioni nei casi e con le modalità previste dalla legge.
Il comma 7 specifica che l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell’avvocato se quest’ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l’avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. La dichiarazione deve essere annotata nella relazione di notificazione.
Tuttavia, si evidenzia una criticità: non viene prevista la possibilità di utilizzare come scelta gli strumenti di notifica per posta o a mani da parte dell’ufficiale giudiziario.
Inoltre, è stata eliminata la possibilità di comunicare a mezzo telefax, come previsto dall’articolo 136 del codice di procedura civile.
Per quanto riguarda le notifiche presso la residenza, la dimora o il domicilio, l’articolo 139 prevede una modifica al comma 4: se la copia è consegnata al portiere o al vicino, l’ufficiale giudiziario deve specificare le modalità con le quali ne ha accertato l’identità nella relazione di notificazione e deve dare notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata.
L’articolo 147 prevede invece una novità importante riguardante il tempo delle notificazioni. Il nuovo comma 2 introduce infatti la possibilità di eseguire le notifiche a mezzo PEC o servizio elettronico di recapito certificato senza limiti di orario. Il comma 3 prevede che le notificazioni eseguite in questo modo si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Il comma 4 specifica che se la ricevuta è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7.
Infine, l’articolo 149-bis prevede che l’ufficiale giudiziario possa eseguire la notificazione a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo, quando il destinatario è un soggetto per il quale la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica o servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi oppure quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Daniele Giordano
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