Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/2835, promulgato dalla Commissione Europea, va ad istituire modelli uniformi per le relazioni di trasparenza che i fornitori di servizi intermediari e piattaforme online devono redigere in conformità al Regolamento (UE) 2022/2065, noto come Digital Services Act (DSA).
Con il presente contributo esploreremo i punti chiave del regolamento, il suo impatto sui fornitori di servizi e le implicazioni per un ambiente digitale più sicuro e responsabile.
Quadro normativo e obiettivi principali
Il regolamento 2024/2835 si basa sull’articolo 15 e sull’articolo 24 del DSA, introducendo standard dettagliati per garantire la trasparenza e l’accountability dei servizi digitali. L’obiettivo principale è fornire modelli omogenei per la rendicontazione, migliorando la leggibilità e l’accessibilità delle relazioni. La Commissione enfatizza che tali modelli devono essere leggibili meccanicamente, ad esempio in formato ODF o CSV, per consentire un monitoraggio efficace e facilitare l’analisi comparativa.
Le disposizioni si applicano a diversi soggetti, includendo:
- fornitori di piattaforme online;
- piattaforme di grandi dimensioni (VLOP) e motori di ricerca online di grandi dimensioni (VLOSE);
- servizi di memorizzazione di informazioni.
Punti chiave del Regolamento
1. Obblighi di rendicontazione e periodicità
- I prestatori di servizi intermediari pubblicheranno relazioni annuali a partire dal 17 febbraio 2024.
- Le piattaforme di grandi dimensioni e i motori di ricerca devono rispettare una periodicità semestrale, con rapporti pubblicati entro due mesi dalla fine di ogni semestre.
2. Formato e armonizzazione
Il regolamento stabilisce che:
- le relazioni siano redatte utilizzando i modelli standard forniti negli allegati;
- i formati accettati siano CSV e XLSX, per garantire una trasparenza universale e comparabile tra le diverse giurisdizioni e categorie di servizi.
3. Esenzione per micro e piccole imprese
Un’importante deroga è prevista per le microimprese e le piccole imprese, salvo che esse non siano designate come piattaforme di grandi dimensioni ai sensi dell’articolo 33 del DSA.
4. Conservazione dei dati e accessibilità
Le relazioni devono essere conservate per almeno cinque anni e mantenute pubblicamente accessibili, inclusi gli aggiornamenti per correggere errori o modifiche nei dati pubblicati.
Implicazioni pratiche per i fornitori di servizi digitali
Adeguamenti organizzativi
Le aziende coinvolte dovranno implementare sistemi e processi per rispettare le nuove regole, tra cui:
- Raccolta e gestione dati secondo i modelli normativi.
- Investimenti in tecnologie per automatizzare la rendicontazione, specialmente per i fornitori di grandi dimensioni.
Strumenti di moderazione
Un elemento centrale del regolamento riguarda la moderazione dei contenuti, con obblighi di trasparenza sulle decisioni prese, sia tramite strumenti automatizzati che manuali.
Relazioni di trasparenza qualitative e quantitative
I modelli si suddividono in:
- rapporti quantitativi, che includono metriche dettagliate su ordini ricevuti, misure intraprese e segnalazioni gestite;
- rapporti qualitativi, per illustrare le politiche e le metodologie adottate.
Prospettive future
L’adozione del Regolamento 2024/2835 rappresenta certamente un ulteriore passo verso un ambiente digitale più sicuro e responsabile, e le istituzioni europee hanno dimostrato un chiaro intento di bilanciare innovazione e protezione, fissando un precedente importante per la governance globale dei servizi digitali.
L’armonizzazione e la standardizzazione dei report miglioreranno la fiducia degli utenti, promuovendo al contempo la responsabilità delle piattaforme. Per i fornitori di servizi, il rispetto di queste regole potrebbe tradursi in vantaggi competitivi, rafforzando la reputazione aziendale in un mercato sempre più attento alla trasparenza.
Per ulteriori dettagli e per accedere ai modelli standardizzati previsti dal regolamento, consultare il sito ufficiale dell’Unione Europea dedicato al Digital Services Act.
Daniele Giordano
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