La Riforma Cartabia ha introdotto un nuovo procedimento semplificato di cognizione che ha come obiettivo principale quello di garantire una maggiore rapidità ed efficienza nella risoluzione delle controversie giuridiche. Questa nuova procedura è stata pensata in particolare per i casi di minor contenzioso, ovvero per quei casi in cui la questione da decidere è relativamente semplice e di limitata entità economica.
La nuova procedura di cognizione semplificata prevede l’adozione di una serie di misure volte a ridurre i tempi e i costi del processo. In primo luogo, la fase introduttiva del giudizio viene semplificata e accelerata, prevedendo la possibilità di presentare l’atto di citazione direttamente in udienza senza doverlo prima notificare la parte convenuta. Inoltre, viene ridotto il numero delle udienze e viene prevista la possibilità di depositare gli atti in formato digitale.
Una volta avviato il processo, il giudice ha l’obbligo di accelerare la procedura e di decidere la causa entro un termine massimo di 6 mesi. Inoltre, il giudice ha anche la facoltà di emettere sentenze di merito senza la necessità di una discussione orale tra le parti.
In caso di appello, la procedura di cognizione semplificata prevede la possibilità di presentare l’appello in forma digitale e di espletare l’intera procedura senza la necessità di una discussione orale.
Ma vediamo più nello specifico.
AMBITO DI APPLICAZIONE (Art. 281-decies)
La Riforma Cartabia ha introdotto tale nuova procedura semplificata di cognizione per i casi in cui i fatti di causa non sono controversi o quando la domanda si basa su prova documentale e richiede istruzione non complessa o è di pronta soluzione. Questa procedura può essere utilizzata anche quando il tribunale giudica in composizione monocratica.
FORMA DELLA DOMANDA E COSTITUZIONE DELLE PARTI (Art. 281-undecies)
Alla stregua di quanto avviene nel rito del lavoro, la domanda deve essere presentata attraverso un ricorso sottoscritto a norma dell’articolo 125, contenente le indicazioni necessarie e l’avvertimento di cui al numero 7 del terzo comma dell’articolo 163. Il giudice, entro cinque giorni dalla designazione, fissa l’udienza di comparizione delle parti e assegna il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza. Il ricorso deve essere notificato al convenuto a cura dell’attore.
Il convenuto ha il diritto di costituirsi mediante deposito della comparsa di risposta entro il termine stabilito dal giudice, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. Se il convenuto intende chiamare un terzo, deve farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere lo spostamento dell’udienza. In caso contrario, il convenuto decade dal diritto di farlo successivamente.
Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del terzo comma.
PROCEDIMENTO (Art. 281-duodecies)
L’articolo 281-duodecies si riferisce alla prima udienza del processo e prevede che, che se il giudice rileva che per la domanda principale o per la domanda riconvenzionale non ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell’articolo 281-decies, dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario fissando l’udienza di cui all’articolo 183, rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall’articolo 171 ter. Nello stesso modo procede quando, valutata la complessità della lite e dell’istruzione probatoria, ritiene che la causa debba essere trattata con il rito ordinario.
Entro la stessa udienza l’attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l’esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Il giudice, se lo autorizza, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. Se procede ai sensi del primo comma il giudice provvede altresì sulla autorizzazione alla chiamata del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del terzo comma dell’articolo 281-undecies.
Alla stessa udienza, a pena di decadenza, le parti possono proporre le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti. Se richiesto e sussiste giustificato motivo, il giudice può concedere alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria.
Se non provvede ai sensi del secondo e del quarto comma e non ritiene la causa matura per la decisione il giudice ammette i mezzi di prova rilevanti per la decisione e procede alla loro assunzione.
DECISIONE (Art. 281-terdecies)
L’articolo 281-terdecies disciplina la fase di decisione del processo. In particolare, stabilisce che il giudice, quando la causa è pronta per la decisione, procede alla decisione secondo le regole previste dall’art. 281-sexies. Se il tribunale giudica in composizione collegiale, deve seguire le norme previste dall’articolo 275-bis. La sentenza emessa è impugnabile nei modi ordinari.
In definitiva, il nuovo procedimento semplificato di cognizione introdotto dalla Riforma Cartabia rappresenta un importante passo avanti nella modernizzazione del sistema giudiziario italiano. Grazie alla riduzione dei tempi e dei costi del processo, questo nuovo procedimento rappresenta una soluzione concreta per migliorare l’accesso alla giustizia per tutti i cittadini. Tuttavia, è importante sottolineare che questa nuova procedura non deve essere utilizzata a discapito della qualità della giustizia, ma deve essere applicata in modo equilibrato e attento alla salvaguardia dei diritti delle parti coinvolte nella controversia.
Michele De Luca
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