Il principio dell’esaurimento è un istituto trasversale alla materia della proprietà intellettuale, giacché si applica attraverso specifiche disposizioni normative sia alla materia dei diritti di proprietà industriale in genere, che alla materia dei marchi comunitari.
In riferimento ai programmi per elaboratore, invece, si applica sia la disciplina espressamente prevista dall’art. 64 bis l. aut., sia la disciplina generale degli artt. 17 e 18 bis l. aut.
In base all’art. 17, 2° Co., l. aut., il diritto di distribuzione di un software si esaurisce nell’Unione Europea solo nel caso in cui la prima vendita o il primo atto di trasferimento della proprietà nell’Unione sia effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso.
Al contrario, però, l’art. 64 bis l. aut. limita l’operatività dell’esaurimento soltanto alla cessione del diritto tramite vendita dello stesso. E in tal senso va anche la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale ha precisato che, nonostante l’espressione utilizzata nella norma lasci intendere la possibilità di ipotesi ulteriori e diverse oltre alla vendita, l’esaurimento si verifica soltanto nei casi di trasferimento della proprietà. Ed infatti l’art. 18 bis, 4° Co., l. aut., esclude espressamente che il principio dell’esaurimento possa applicarsi alle ipotesi di noleggio o di prestito di un’opera dell’ingegno.
La previsione dell’art. 64 bis, l. aut. comporta quindi che l’esaurimento si applichi soltanto alla prima vendita di una copia del programma, escluse le altre ipotesi di distribuzione, e dunque in tali altre ipotesi rimarrebbero salve tutte le facoltà previste in favore dell’autore dalla normativa in materia di diritto d’autore con riferimento all’utilizzazione dei programmi per elaboratore.
Con riguardo ad una particolare di queste altre ipotesi di distribuzione, però, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nel celebre “caso Oracle” è intervenuta per precisare che in caso di download via internet di una copia di software al quale sia associata non un contratto di vendita ma un contratto di licenza, il relativo diritto di distribuzione del titolare del programma deve ritenersi esaurito in tutti i casi in cui quest’ultimo abbia ottenuto il pagamento di un prezzo diretto a consentirgli l’ottenimento di una remunerazione corrispondente al valore economico della copia dell’opera di cui è proprietario.
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Nicola Nappi
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