La Corte di Cassazione ha annullato la cancellazione dal ruolo di una controversia sulle servitù dovuta a un tardivo deposito delle note di trattazione scritta, stabilendo che il termine di 5 giorni per il deposito telematico prima dell’udienza è ordinatorio e non determina la nullità se rispettato entro la data dell’udienza. La decisione riguarda un caso in cui, durante la pandemia, le parti avevano disertato l’udienza scritta, depositando le note scritte solo il giorno stesso dell’udienza. La Corte d’Appello aveva cancellato la causa dal ruolo a causa del tardivo deposito delle note scritte da parte degli appellanti. L’udienza a trattazione scritta, prevista durante il periodo COVID, era stata disertata dalle parti, che avevano inviato le note scritte solo il giorno stesso dell’udienza, mentre il decreto presidenziale richiedeva l’invio telematico delle note entro 5 giorni prima dell’udienza.
L’art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020 (conv. in l. n. 77/2020) stabiliva che il giudice potesse sostituire le udienze con lo scambio di note scritte. Le parti avrebbero dovuto depositare le note entro 5 giorni prima della data dell’udienza sostituita.
La Cassazione ha annullato la decisione della Corte d’Appello, stabilendo che il termine di 5 giorni è ordinatorio e non determina la nullità se il deposito viene effettuato entro la data dell’udienza. La norma mira a equiparare il deposito delle note scritte all’udienza stessa, e il termine non fa parte dell’atto del procedimento. La mancata osservanza del termine ordinatorio non comporta effetti identici all’omesso deposito, a meno che non sia oltrepassata la data dell’udienza sostituita, indicando una situazione incompatibile con il riconoscimento degli effetti dell’attività della parte.
Il ricorso è stato dunque accolto, e la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello. La decisione enfatizza la natura ordinatoria del termine di 5 giorni e stabilisce che il deposito delle note scritte entro la data dell’udienza è valido ai fini del procedimento.
Del resto tale problematica è stata individuata e superata dal legislatore che al termine del periodo emergenziale ha introdotto nel codice di procedura civile l’art. 127-ter con il quale viene data possibilità di sostituire le udienze con il deposito di note di trattazione scritta proprio fino al giorno dell’udienza.
Per approfondire:
- Cass. civ., sez. II, ord., 27 novembre 2023, n. 32827
Daniele Giordano
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