Illegittima l’indicazione dei nomi per esteso degli indagati

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Illegittima se non indispensabile ai fini dell’informazione l’indicazione dei nomi per esteso degli indagati o delle persone sottoposte a indagini (nello specifico furbetti del cartellino). Per il danno non patrimoniale dovuto a problemi di salute insorti dopo la “pubblicità” negativa occorre però dimostrare il legame tra questi e la pubblicazione.

Questi i principi espressi dalla Cassazione con l’ordinanza n. 20337 del 23 luglio 2024