In tema di espropriazione immobiliare, alla decadenza dell’aggiudicatario per mancato versamento del prezzo nel termine stabilito consegue, quale effetto automatico ed indefettibile, l’emissione del decreto, ex artt. 587, comma 2, c.p.c. e 177 disp. att. c.p.c., di condanna dell’aggiudicatario inadempiente al pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita (maggiorato della cauzione confiscata), senza che sia necessario che l’avviso di vendita contenga l’avvertimento agli offerenti circa le conseguenze dell’inadempimento, trattandosi di effetto previsto da disposizioni di legge, di inderogabile applicazione, che non incidono sulla formazione del consenso degli interessati all’acquisto, né possono ingenerare un legittimo affidamento di questi ultimi sull’inapplicazione delle norme.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15985 del 7 giugno 2024.
Sara Romano
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