Nel caso in cui la notifica a mezzo PEC della sentenza d’appello al difensore della parte domiciliato “extra districtum” non vada a buon fine per fatto imputabile a quest’ultimo (nella specie, a causa del riempimento della relativa casella), la tempestiva rinnovazione della stessa presso la cancelleria della Corte d’appello ove pendeva la lite è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione di cui all’art. 325 c.p.c.
Questo il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte con l’ordinanza n. 26810 del 12/09/2022 che si riporta di seguito.
Daniele Giordano
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