INDEBITO: l’onere probatorio è a carico del correntista che agisce per la ripetizione

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Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell’indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell’intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione (Cass. n. 30822/2018).

La mancata produzione della documentazione necessaria ai fini della ricostruzione dell’andamento del rapporto, all’individuazione delle rimesse aventi natura ripristinatoria e alle poste in tesi applicate indebitamente comporta un difetto di prova possa che non può essere colmato con l’acquisizione d’ufficio, dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie, della documentazione che era nella disponibilità della parte.

Parimenti non può ritenersi che il c.t.u. possa acquisire d’ufficio la documentazione necessaria per rispondere ai quesiti, trattandosi di documentazione necessaria per l’accertamento non già di fatti accessori, ma di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, devono necessariamente essere provati dalle stesse (cfr. Cass. n. 21926/2021).

Questo il principio di diritto espresso dalla Corte d’Appello di Bologna, Pres. De Cristofaro – Rel. Aponte, con la sentenza n. 1055 del 9 maggio 2022.

Accadeva che una società correntista proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Modena con la quale veniva rigettata la domanda di rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente intrattenuto da quest’ultima con la banca ritenendo che l’attrice non aveva assolto all’onere probatorio rendendo impossibile determinare se effettivamente si era configurato l’indebito.

Si costituiva la banca la quale preliminarmente faceva rilevare come la domanda di ripetizione fosse inammissibile essendo il conto corrente ancora attivo all’epoca dell’instaurazione del giudizio ed in secondo luogo affermava come la correntista non avesse assolto l’onere, su di essa incombente, di fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi e, quindi, di documentare l’andamento del rapporto con la produzione di tutti estratti conto evidenzianti le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute.

In particolare, come affermato anche dal c.t.u., la società attrice non aveva prodotto gli estratti conto necessari per la ricostruzione del rapporto e per l’espunzione delle rimesse solutorie prescritte alla data della proposizione della domanda.

Né al difetto di prova poteva supplirsi mediante ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., atteso che la documentazione bancaria, risultata mancante, era comunque nella disponibilità della parte che, nel rispetto dei termini di maturazione delle preclusioni istruttorie, non l’aveva prodotta.

Pertanto, la Corte d’Appello di Bologna rigettava la domanda e condannava gli attori al pagamento delle spese di giudizio.

Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

ONERE PROVA: il cliente che agisce deve fornire la prova dei fatti a fondamento della sua pretesa

Occorre indicare le voci indebitamente computate dalla banca

Sentenza | Tribunale di Crotone, Giudice Alfonso Scibona | 22.10.2021 | n.858

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/onere-prova-il-cliente-che-agisce-deve-fornire-la-prova-dei-fatti-a-fondamento-della-sua-pretesa

ONERE PROVA: il correntista che agisce per la ripetizione dell’indebito deve provare i fatti a fondamento del suo diritto

La domanda è inammissibile nell’ipotesi di perdurante apertura del conto

Sentenza | Tribunale di Castrovillari, Giudice Matteo Prato | 02.09.2021 | n.899

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/onere-prova-il-correntista-che-agisce-per-la-ripetizione-dellindebitodeve-provare-i-fatti-a-fondamento-del-suo-diritto

INDEBITO: onere del cliente di produrre l’intera sequenza degli estratti conto

La serie ininterrotta dovrà partire dall’inizio del rapporto

Sentenza | Tribunale di Brescia, Giudice Lorenzo Lentini | 27.05.2021 | n.1484

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/indebito-onere-del-cliente-di-produrre-lintera-sequenza-degli-estratti-conto