Si ringrazia per la segnalazione l’Avv. Piergiorgio Sacchettoni
La decisione della Corte di Appello di Ancona ribalta l’orientamento per il quale, ai fini della concessione dell’inibitoria relativamente ad una sentenza di appello nelle more del ricorso per cassazione, è necessario il requisito della gravità del danno, da sempre valutato secondo le caratteristiche del soggetto soccombente, e riconosciuto solo nel caso in cui dall’esecuzione della sentenza allo stesso potrebbero conseguire effetti esiziali, diversi da un’ordinaria esecuzione forzata.
Questo il principio espresso dalla Corte d’Appello di Ancona, Pres. Marcelli – Rel. De Nisco, con l’ordinanza del 20 luglio 2022.
Nel caso di specie accadeva che una banca proponeva istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello con la quale la stessa era stata condannata al pagamento di un’ingente somma a favore di una società.
La Corte – nell’ottica di un bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti – sospendeva l’efficacia esecutiva della sentenza sul presupposto che la predetta società già dall’anno 2015 risultava inattiva e che nelle more aveva cessato l’attività di impresa e non aveva pagato le rate di mutuo concesso da altro istituto di credito potrebbero rendere impossibile il recupero delle somme eventualmente versate in esecuzione della sentenza in parola.
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