Al fine di accertare la reale volontà delle parti in relazione al contenuto di un contratto è necessaria un’indagine di fatto, la quale rimane affidata al giudice di merito. Tale ricostruzione diventa censurabile in sede di legittimità solo nel caso in cui l’accertamento sulla “comune intenzione delle parti”, rispetto al testo letterale e ai comportamenti successivi dei contraenti, sia svolto in violazione dei canoni legali d’interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., in cui non rientra la mera contrapposizione fra l’interpretazione proposta dall’attore e la ricostruzione accolta (e argomentata) da parte dei giudici di merito. Non rientra, invece, nella corretta applicazione delle regole di ermeneutica l’interpretazione complessiva di dichiarazioni contrattuali contenute in negozi distinti, benché collegati.
Michele De Luca
Ultimi post di Michele De Luca (vedi tutti)
- La Sopraelevazione e il Divieto per Inidoneità Statica: Presunzioni di Pericolosità e Onere della Prova - 5 Dicembre 2024
- La notifica telematica e la saturazione della casella PEC: analisi della sentenza della Cassazione Civile, Sezioni Unite, n. 28452/2024 - 6 Novembre 2024
- Sull’accesso alla posta elettronica del dipendente e sulla conservazione di e-mail e log - 23 Ottobre 2024
- Tempestiva l’istanza di verificazione proposta dall’appellante - 12 Luglio 2024
- Conduttore contro proprietario di fondo limitrofo: la Cassazione chiarisce i limiti dell’interrogatorio formale - 25 Ottobre 2023