Al fine di accertare la reale volontà delle parti in relazione al contenuto di un contratto è necessaria un’indagine di fatto, la quale rimane affidata al giudice di merito. Tale ricostruzione diventa censurabile in sede di legittimità solo nel caso in cui l’accertamento sulla “comune intenzione delle parti”, rispetto al testo letterale e ai comportamenti successivi dei contraenti, sia svolto in violazione dei canoni legali d’interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., in cui non rientra la mera contrapposizione fra l’interpretazione proposta dall’attore e la ricostruzione accolta (e argomentata) da parte dei giudici di merito. Non rientra, invece, nella corretta applicazione delle regole di ermeneutica l’interpretazione complessiva di dichiarazioni contrattuali contenute in negozi distinti, benché collegati.
Michele De Luca
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