La copia cartacea della sentenza nativa digitale priva di attestazione di conformità rende il ricorso improcedibile

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Un recente pronunciamento della Corte di Cassazione ha affrontato la questione della pubblicazione delle sentenze redatte in formato nativo digitale, in relazione alla produzione della copia autentica della sentenza impugnata nel ricorso per Cassazione.

La vicenda riguardava un pignoramento immobiliare, in cui il ricorrente aveva prodotto una copia cartacea della sentenza estratta dal fascicolo telematico, senza che vi fosse alcuna indicazione della pubblicazione del provvedimento, né della data e del numero identificativi.

La Corte ha rilevato che, secondo l’art. 369 c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata è una condizione di procedibilità del ricorso per Cassazione: tale copia deve essere corredata dell’attestazione della Cancelleria di avvenuta pubblicazione del provvedimento, nonché della data e del numero di tale pubblicazione. Infatti, le sentenze redatte in formato nativo digitale si considerano pubblicate solo «nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data, poiché è da tale momento che il provvedimento diviene ostensibile agli interessati» (Cass. 09/10/2018, n. 24891; Cass. 29/01/2019, n. 2362; Cass. 23/07/2021, n. 21192).

Di conseguenza, se il ricorrente produce una copia del provvedimento impugnato attestata conforme all’originale presente nel fascicolo informatico, ma priva dell’attestazione di pubblicazione della Cancelleria, nonché della relativa data e del relativo numero, il ricorso per cassazione è improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c.

In sintesi: anche se in generale si possono portare in giudizio copie o duplicati del provvedimento impugnato estratti dal fascicolo telematico, attestando la conformità del relativo contenuto all’originale contenuto nel predetto fascicolo, per la procedibilità del ricorso per cassazione secondo l’art. 369 c.p.c. è comunque necessario che le copie o i duplicati riportino l’attestazione di Cancelleria della pubblicazione del provvedimento, la data e il numero assegnato dal sistema,

poiché la produzione di una copia della sentenza incerta nella data e priva di numero di pubblicazione non permette di controllare la tempestività della impugnazione né, nel caso si ritenga il ricorso meritevole di accoglimento, permette la formulazione di un corretto dispositivo di accoglimento che, coordinato con la motivazione, possa identificare con precisione il provvedimento cassato”.

Pertanto, nel caso specifico, essendo l’unica copia della sentenza impugnata prodotta sprovvista di tali dati, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

Riferimenti

Cass. civ., sez. III, ord., 24 marzo 2023, n. 8535