La nullità della costituzione in forma telematica e l’impossibilità di sanarla senza la prova della notificazione dell’atto di appello.

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La Corte d’appello aveva dichiarato improcedibile l’impugnazione dell’appellante in un procedimento di opposizione all’esecuzione, poiché quest’ultimo non aveva fornito la prova della notificazione dell’atto di appello al momento della costituzione telematica. La Corte di legittimità ha ribadito che la sanzione dell’improcedibilità è applicabile solo all’inosservanza del termine di costituzione, non anche alle sue forme. Tuttavia, la nullità della costituzione può essere sanata solo se viene fornita la prova della notificazione dell’atto di appello. Nel caso in esame, la parte appellante non ha fornito la prova della notifica dell’atto di appello, né la parte appellata ha depositato i documenti relativi alla notificazione. Pertanto, il ricorso è stato respinto.

Il Collegio di legittimità ha precisato che la nullità della costituzione dell’appellante per inosservanza delle forme non può essere sanata se non risulta la prova della notifica dell’atto di appello al momento della celebrazione dell’udienza di prima comparizione e trattazione.

Nel caso specifico, la Corte d’appello ha ritenuto improcedibile l’impugnazione in quanto la parte appellante non ha fornito la prova della notificazione dell’atto di appello al momento della costituzione in forma telematica. La parte appellata ha depositato la copia dell’atto di appello e la relata di notifica in formato .pdf anziché .xml, tuttavia mancavano i documenti .pdf riproducenti le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della notificazione. Inoltre, gli appellati non hanno depositato il file della notificazione loro indirizzata telematicamente.

In conclusione, il Collegio di legittimità ha rigettato il ricorso, poiché la nullità della costituzione dell’appellante non può essere sanata se non risulta la prova della notifica dell’atto di appello al momento della celebrazione dell’udienza di prima comparizione e trattazione.

 

Per approfondire

Cass. civ., sez. III, ord., 4 aprile 2023, n. 9269