Visti i contrasti sulla questione dell’accettazione dell’eredità devoluta ai minori ed in particolare dell’acquisizione del beneficio, il Supremo Collegio ha disposto la trasmissione degli atti alla Prima Presidente affinché valuti l’opportunità di assegnare la causa alle Sezioni Unite, per poter definitivamente dirimere le seguenti questioni:
- «nel caso di eredità devoluta ai minori o agli incapaci, l’accettazione beneficiata costituisca una fattispecie complessa a formazione progressiva che richiede per il suo perfezionamento e ad ogni altro effetto anche la redazione dell’inventario, o se tale adempimento operi esclusivamente quale causa di decadenza dalla limitazione di responsabilità per i debiti ereditari»;
- «se tale beneficio si acquisti o meno in via automatica per effetto della dichiarazione ex art. 484 c.c. resa dal rappresentante dell’incapace o solo con la redazione dell’inventario, questione che incide anche sul regime della responsabilità per i debiti nel periodo intermedio»;
- «se il chiamato (incapace o minore) nel cui interesse non sia stata fatta la dichiarazione ex art. 484 c.c. ma non l’inventario, possa rinunciare all’eredità fino a che non sia spirato il termine di un anno previsto dall’art. 489 c.c.».
Per approfondire:
- Cass. civ., Sez. II, ord. interlocutoria, 13 dicembre 2023, n. 34852
Rossana De Filippo
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