La validità del deposito telematico dell’atto di appello con allegati illeggibili: una questione processuale in discussione

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Nell’ambito di un procedimento relativo all’adozione di due minori, si è sollevata una controversia processuale riguardante la validità del deposito telematico dell’atto di appello. Secondo la Corte d’appello di Bologna, la mancata ricezione da parte degli appellanti della terza e quarta PEC non avrebbe pregiudicato il perfezionamento e la tempestività del deposito telematico, poiché la ricezione del secondo messaggio sarebbe stata sufficiente. Tuttavia, è emerso che le buste telematiche depositate dalla parte appellante in un secondo momento, dopo un primo deposito di scansioni cartacee, non potevano essere aperte e presentavano evidenti anomalie. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato inammissibile l’appello per tardività.

I ricorrenti hanno successivamente presentato un ricorso per cassazione, seguito da una richiesta di rimessione in termini, sostenendo che l’errore nella procedura telematica non era imputabile a loro e che il deposito si perfezionava solo con la seconda PEC attestante la consegna.

Il Collegio giudicante ha accolto la richiesta di rimessione in termini e ha deciso di esaminare la questione in pubblica udienza, poiché solleva un interesse nomofilattico sulla limitazione e il controllo dei depositi telematici in sede di legittimità. Nel frattempo, la Cancelleria della Corte d’appello di Bologna dovrà verificare se il documento informatico oggetto della disputa era leggibile o meno.

 
 

Per approfondire:

Cass. civ., sez. I, ord., 1 giugno 2023, n. 15469