Nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all’atto di acquisto dell’altro coniuge non acquirente, prevista dall’art. 179, secondo comma, cod. civ. non può assumere portata confessoria qualora la dichiarazione del coniuge acquirente, ai sensi dell’art. 179, primo comma, lett. f), cod. civ., che i beni sono stati acquistati con il prezzo del trasferimento di beni personali non contenga l’esatta indicazione della provenienza del bene da una delle diverse fattispecie di cui alle lettere a), b), c), d, e, del medesimo art. 179 cod. civ.. In mancanza di tale indicazione, l’eventuale inesistenza dei presupposti che escludono il bene acquistato dalla comunione legale può essere fatta valere con una successiva azione di accertamento della comunione, senza alcun valore confessorio della dichiarazione adesiva del coniuge non acquirente ex art. 179, secondo comma, cod. civ.”.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione che si è pronunciata su una controversia, avente ad oggetto un acquisto immobiliare eseguito da due coniugi in regime di comunione di beni.
Rossana De Filippo
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