Ai fini dell’ammissione del credito al passivo fallimentare, il professionista che abbia precedentemente curato l’attività di stima del patrimonio societario ai fini dell’ammissione al concordato preventivo, deve dimostrare l’esattezza del suo adempimento, per rispondenza della sua condotta al modello professionale e deontologico richiesto in concreto.
Questo il principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione nell’ordinanza del 27 dicembre 2022, n. 37799, che di seguito si riporta.
Sara Romano
Ultimi post di Sara Romano (vedi tutti)
- Riciclaggio e blockchain: sfide e opportunità nel contrasto al crimine nel mondo delle criptoattività - 5 Dicembre 2024
- Sulla inopponibilità delle clausole vessatorie all’aggiudicatario del bene - 21 Giugno 2024
- Il diritto di ritenzione pattizio non attribuisce al detentore alcun effetto di blocco della circolazione del bene - 14 Giugno 2024
- In caso di mancato versamento del prezzo, la condanna al pagamento della differenza per l’aggiudicatario è automatica nelle procedure esecutive immobiliari - 10 Giugno 2024
- Il giudice del monitorio, incompetente per territorio, è funzionalmente competente a dichiarare la nullità/revoca del D.I. opposto - 4 Marzo 2024