L’ assegno bancario mancante della data o del luogo di emissione, ma non dell’indicazione del beneficiario – ancorché nullo come titolo di credito in quanto contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 R.D. n. 1736 del 1933 – vale come promessa di pagamento a norma dell’art. 1988 c.c., con relativa inversione dell’onere probatorio e, quindi, con la conseguenza che spetta all’emittente dell’assegno provare che esso circolava contro la sua volontà o l’inesistenza del rapporto debitorio.
Questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18831 di ieri, 10 luglio 2024
Anna Esposito
Ultimi post di Anna Esposito (vedi tutti)
- La responsabilità amministrativa delle società cancellate dal registro delle imprese: riflessioni su una recente sentenza della Cassazione - Ottobre 1, 2024
- I limiti alla divulgazione dei dati personali dei soci di fondi di investimento - Settembre 13, 2024
- Nuove direttive sugli obblighi IVA nel commercio elettronico - Settembre 3, 2024
- Applicabile il foro del domicilio eletto in caso di azione di accertamento negativo della contraffazione - Agosto 9, 2024
- Sulla responsabilità per mancata attivazione del servizio di SMS Alert - Luglio 25, 2024