L’assegno bancario mancante della data o del luogo di emissione equivale a promessa di pagamento

Tempo di lettura stimato:31 Secondi

 L’ assegno bancario mancante della data o del luogo di emissione, ma non dell’indicazione del beneficiario – ancorché nullo come titolo di credito in quanto contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 R.D. n. 1736 del 1933 – vale come promessa di pagamento a norma dell’art. 1988 c.c., con relativa inversione dell’onere probatorio e, quindi, con la conseguenza che spetta all’emittente dell’assegno provare che esso circolava contro la sua volontà o l’inesistenza del rapporto debitorio.

Questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18831 di ieri, 10 luglio 2024

The following two tabs change content below.
error: Misure tecnologiche di protezione attive ex art. 11 WIPO Copyright Treaty, §1201 del DMCA, art. 6, dir. 29/2001/CE, art. 102-quater, l. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171-ter, l. 22 aprile 1941, n. 633.