L’ assegno bancario mancante della data o del luogo di emissione, ma non dell’indicazione del beneficiario – ancorché nullo come titolo di credito in quanto contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 R.D. n. 1736 del 1933 – vale come promessa di pagamento a norma dell’art. 1988 c.c., con relativa inversione dell’onere probatorio e, quindi, con la conseguenza che spetta all’emittente dell’assegno provare che esso circolava contro la sua volontà o l’inesistenza del rapporto debitorio.
Questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18831 di ieri, 10 luglio 2024
Anna Esposito
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