L’assenza di colpa del danneggiato non è elemento costitutivo della responsabilità da cose in custodia

Tempo di lettura stimato:18 Secondi

In materia di responsabilità ex art. 2051 cod. civ., a carico del soggetto danneggiato sussiste l’onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa. 

Questo il principio espresso dalla Cassazione, con l’ordinanza, 8 luglio 2024, n. 18518.