In tema di separazione dei coniugi, grava sulla parte che richiede l’addebito l’onere di provare sia la violazione dei doveri coniugali da parte dell’altro coniuge, sia l’efficacia causale di tale comportamento sull’intollerabilità della convivenza. In caso di inosservanza dell’obbligo di fedeltà, il coniuge fedifrago può sottrarsi dall’addebito della separazione dimostrando che la crisi matrimoniale era antecedente e che il tradimento è stata una conseguenza.