Laddove sia accertato che la vittima di un sinistro era a bordo dell’auto assieme al soggetto che ne aveva la disponibilità giuridica, soggetto idoneo sul piano legale e di fatto alla guida, deve ritenersi che la vittima viaggiava in qualità di terzo trasportato e che il conducente ai sensi dell’art. 2729, comma 1, c.c. fosse il titolare del mezzo.