L’azione coordinata dell’ EDPB e delle Autorità nazionali sul diritto all’oblio

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La nuova iniziativa del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB), annunciata ieri nell’ambito del Coordinated Enforcement Framework (CEF) 2025 (premere qui per leggere), rappresenta un passaggio strategico di straordinaria rilevanza. L’attenzione dei garanti sarà infatti focalizzata sull’effettiva implementazione del principio di trasparenza da parte dei titolari del trattamento, con riferimento ai doveri previsti dall’art. 5 e 12-14 del GDPR.


Un’indagine capillare sull’opacità informativa

La trasparenza, per troppo tempo relegata a clausola di stile nelle informative privacy, viene oggi assunta come asse portante dell’attività sanzionatoria e correttiva delle Autorità Garanti europee. Il CEF 2025 prevede un’azione coordinata, simultanea e armonizzata tra più Autorità nazionali, per verificare la chiarezza, accessibilità e completezza delle informative privacy fornite agli interessati.

Punto focale dell’iniziativa è la valutazione del contenuto sostanziale dell’informativa, al di là della mera forma: ciò implica l’analisi della qualità linguistica, dell’architettura espositiva e dell’effettiva intelligibilità da parte dei soggetti coinvolti. Una prospettiva che mette al centro l’effettività e non solo la formalità dell’obbligo informativo.


Implicazioni per i titolari del trattamento

Il documento evidenzia che verranno coinvolti soggetti sia pubblici che privati, con un’attenzione peculiare verso i trattamenti ad alto impatto, quali quelli basati su tecnologie di profilazione, IA, monitoraggio comportamentale o geolocalizzazione.

Le organizzazioni dovranno rispondere a richieste ispettive dettagliate, supportate da questionari armonizzati predisposti dal Gruppo di lavoro EDPB. Le risposte fornite saranno oggetto di analisi incrociata, con eventuali follow-up che potranno sfociare in provvedimenti correttivi, ingiunzioni o sanzioni pecuniarie.


Centralità del principio di responsabilizzazione (accountability)

L’iniziativa si innesta nel solco del principio di accountability, ovvero la capacità del titolare di dimostrare, in ogni momento, la conformità dei propri trattamenti al Regolamento. La trasparenza assume così un valore non solo sostanziale, ma anche documentale e dimostrativo.

In tale ottica, l’assenza di una governance interna della trasparenza, la mancanza di versioning o di audit trail informativi potrebbe esporre i titolari a rilievi significativi. Non basta più “avere un’informativa”: occorre che essa sia aggiornata, coerente con le finalità dichiarate e soprattutto comprensibile dall’utente medio.


Prospettive sanzionatorie e compliance preventiva

Il documento lascia intendere che l’EDPB intenda spingere verso una giurisprudenza sanzionatoria più omogenea, riducendo le differenze interpretative tra le Autorità nazionali. In questo senso, il CEF 2025 si pone anche come strumento di armonizzazione applicativa.

Le aziende farebbero bene ad anticipare i controlli, avviando sin d’ora una revisione puntuale delle proprie informative. Una due diligence preventiva, con il supporto di un DPO competente e di consulenti legali esperti in materia di privacy, rappresenta una misura prudenziale sempre più necessaria.


Conclusione: un cambio di paradigma silenzioso ma dirompente

Il CEF 2025 segna un momento di svolta. La trasparenza non è più un elemento decorativo del trattamento, ma un parametro sostanziale di valutazione e controllo.

Non adeguarsi significherà esporsi a rischi sanzionatori elevati e a una perdita reputazionale significativa.

La vera sfida per imprese e pubbliche amministrazioni sarà saper conciliare precisione giuridica e chiarezza comunicativa, in un linguaggio che sia davvero a misura di cittadino.

error: Misure tecnologiche di protezione attive ex art. 11 WIPO Copyright Treaty, §1201 del DMCA, art. 6, dir. 29/2001/CE, art. 102-quater, l. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171-ter, l. 22 aprile 1941, n. 633.