La Riforma Cartabia ha introdotto importanti novità riguardanti l’esecutorietà e la notificazione delle sentenze. In particolare, è stato introdotto un nuovo sistema di notificazione telematica che ha l’obiettivo di semplificare e accelerare il processo di notificazione.
La notifica telematica avviene attraverso il Sistema di Deposito Telematico (SDT), un sistema informatico che consente alle parti di accedere alle notifiche attraverso la posta elettronica certificata. In questo modo, le parti coinvolte nel processo possono ricevere le notifiche in modo più rapido ed efficiente rispetto al tradizionale sistema di notifica cartacea.
Inoltre, la riforma ha previsto l’introduzione dell’azione di condanna, che consente al giudice di ordinare all’opponente di eseguire l’obbligazione prevista dalla sentenza, senza necessità di ulteriori atti esecutivi. Questa novità rappresenta una semplificazione del processo di esecuzione, in quanto consente di ridurre i tempi e i costi dell’esecuzione stessa.
La riforma ha inoltre introdotto la possibilità di ricorrere all’opposizione a precetto, ovvero un’azione con cui si contesta la validità del titolo esecutivo su cui si basa il precetto stesso. Questa novità è stata introdotta per proteggere il debitore da eventuali errori o vizi del titolo esecutivo.
E’ stata altresì introdotta la possibilità di ottenere l’esecuzione forzata delle sentenze all’estero. Questa novità rappresenta un importante passo in avanti nella giustizia transnazionale, in quanto consente di garantire l’effettività delle sentenze emesse all’estero e di facilitare il riconoscimento delle stesse in Italia.
L’art. 283 c.p.c. disciplina i provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello. In particolare, il Giudice può sospendere l’efficacia esecutiva o l’esecuzione della sentenza impugnata su istanza di parte, se ricorrono le seguenti condizioni:
- l’impugnazione è manifestamente fondata;
- l’esecuzione della sentenza causerebbe un grave e irreparabile pregiudizio.
Inoltre, il secondo comma dell’art. 283 prevede la possibilità di proporre o riproporre l’istanza nel corso del giudizio di appello, se si verificano mutamenti nelle circostanze, che devono essere specificamente indicati nel ricorso. Tuttavia, l’omissione di questa specifica indicazione comporta l’inammissibilità dell’istanza.
Da sottolineare anche che, qualora l’istanza risulti inammissibile o manifestamente infondata, il Giudice può emettere un’ordinanza non impugnabile con cui condanna la parte che l’ha proposta al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, la cui entità è compresa tra € 250,00 ed € 10.000,00. L’ordinanza è revocabile con la sentenza.
Questi provvedimenti sono stati introdotti con l’obiettivo di garantire una maggiore tutela del diritto di difesa delle parti nel corso del giudizio di appello, evitando che l’effetto esecutivo della sentenza impugnata possa causare danni irreparabili in attesa della decisione definitiva del giudice.
Sara Romano
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