È legittima la negoziazione degli assegni non trasferibili dal soggetto legittimato mediante accreditamento della somma su conto bancario non a lui intestato ma sul quale egli aveva una delega a operare.
Il prenditore di un assegno circolare non trasferibile, infatti, allorché presenti l’assegno alla banca e versi la somma su un determinato conto, non fa altro che disporre della somma recata dal titolo secondo il proprio diritto, non della legittimazione a riscuotere. Donde la banca non è responsabile dell’atto di accreditamento perché questo corrisponde a una precisa scelta del titolare conseguente alla (o sostitutiva della) riscossione diretta, nella stessa misura in cui non sarebbe responsabile della scelta di un soggetto che avendo con sé denaro contante ritenesse di versarlo su un conto, proprio o altrui, aperto presso quella banca.
La ratio dell’inciso di cui all’art. 43, primo comma, L. ass. – “l’assegno bancario emesso con la clausola ‘non trasferibile’ non può essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato nel suo conto corrente” – è difatti molto semplicemente quella di consentire che gli incarichi di incasso vengano ricevuti dalle banche in connessione col rapporto di clientela, ma col fine di ridurre il rischio che la girata provenga da soggetto non legittimato.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1642 del 26 gennaio 2024.
Anna Esposito
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