La Corte di Cassazione ha emanato un’ordinanza al termine di un procedimento riguardante la pronuncia del fallimento da parte del Tribunale di Vicenza nei confronti di una società in nome collettivo (s.n.c.) e dei suoi soci con responsabilità illimitata, su richiesta dell’Agenzia delle Entrate.
La Corte d’Appello di Venezia ha accolto il reclamo presentato dai soci principali coinvolti nella vicenda. La Corte ha osservato che la notifica dell’istanza di fallimento non era stata nemmeno tentata nei confronti della società debitrice, ma era stata notificata solo ai suddetti soci durante un’udienza già tenutasi, violando così il principio del contraddittorio.
L’Agenzia delle Entrate ha presentato quindi ricorso per cassazione, sollevando tra i vari motivi l’errore commesso dalla Corte territoriale. Quest’ultima ha ritenuto che la notifica in questione non fosse stata effettuata nei confronti della società debitrice, senza però acquisire la prova delle azioni compiute dalla cancelleria. È importante notare che la cancelleria aveva eseguito la notifica all’indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) della società, come indicato nel registro delle imprese.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso. Conformemente al proprio orientamento, infatti, “in caso di società già cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato, ai sensi dell’art. 15, comma 3, l. fall., all’indirizzo di posta elettronica certificata della stessa in precedenza comunicato al registro delle imprese” (come stabilito dalle sentenze della Cassazione n. 25701/2017, n. 602/2017 e n. 17946/2016).
Per approfondire:
- Cass. civ., sez. I, ord., 1 agosto 2023, n. 23322
Daniele Giordano
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