Respinto il ricorso dell’ex marito secondo cui non erano stati correttamente valutati i parametri previsti dall’art. 5, comma 6, l. n. 898/1970 da parte dei giudici di merito. La Cassazione ha ricordato che il giudice, nel determinare l’assegno di divorzio, può utilizzare solo alcuni di tali parametri, dandone corretta motivazione, con una scelta discrezionale non sindacabile in sede di legittimità.