L’accoglimento della domanda di restituzione presentata ai sensi dell’art. 103 l. fall. impone al giudice di verificare l’avvenuta dimostrazione, anche secondo i principi di efficacia del regime concorsuale, da un lato del titolo dell’affidamento del bene al fallito e dall’altro del titolo della disponibilità attuale del bene in capo all’istante, tale da giustificare la restituzione in suo favore e con prevalenza rispetto al curatore.