In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all’articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell’oggetto del contratto; non integra norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all’Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell’ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurre al risultato di pregiudicare proprio l’interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito.
Questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione a SS.UU., Pres. Raimondi – Rel. La Morgese, con la sentenza n. 33719 del 16 novembre 2022.
La sentenza pone fine ad un lungo dibattito tra le Sezioni ‘semplici’, che aveva condotto, negli ultimi anni, alla proliferazione del contenzioso, minando le prospettive di recupero dei creditori fondiari (sia in sede concorsuale che in sede esecutiva individuale).
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO FONDIARIO: VA PROVATO IL SUPERAMENTO DEL LIMITE DI FINANZIABILITÀ IMPOSTO EX ART. 38 TUB
LA PRODUZIONE DA PARTE DELLA BANCA DELLA PERIZIA È PRECLUSIVA DI UN APPOSITO APPROFONDIMENTO PERITALE
Sentenza | Tribunale di Trapani, Giud. Arianna Lo Vasco | 14.03.2022 | n.256
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Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Scotti – Rel. Fidanzia | 04.04.2022 | n.10788
LA NORMA È RICONDUCIBILE AD UN INTERESSE PUBBLICO SUPERIORE CIOÈ LA STABILITÀ DEL MERCATO ATTRAVERSO LA STABILITÀ DEL SINGOLO MUTUANTE
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