MUTUO: la mancata indicazione dell’ISC non determina la nullità

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La mancata indicazione, all’interno del contratto di mutuo dell’ISC non determina la nullità a norma dell’art.117 T.U.B.

La penale per estinzione anticipata è elemento e meramente eventuale del negozio, non essendo la sua funzione quella di remunerare l’erogazione del credito, ma di compensare la parte non inadempiente dalle conseguenze derivanti dall’inadempimento della controparte; sul punto si richiama la pronuncia della Cassazione Civile Sez. III, n. 14.03.2022 n. 8109: “la commissione di estinzione anticipata (…) costituisce, infatti, una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore (mutuante) e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di sciogliersi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio. (…) proprio la natura di penale per recesso della commissione di estinzione anticipata comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà. La commissione in parola non è collegata se non indirettamente all’erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello. Non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art. 2 bis, d.l. n. 185 del 2008 come conv. dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella.”

Quanto alla legittimità del piano di ammortamento cd. “alla francese” rispetto alla normativa in materia di anatocismo, basti ricordare che, secondo la giurisprudenza, il piano di ammortamento alla francese non determina alcun un effetto anatocistico, in quanto gli interessi corrispettivi non scadono né vengono capitalizzati.

Questi i principi di diritto espressi dal Tribunale di Modena, Giudice Evelina Ticchi, con la sentenza n. 508 del 21 aprile 2022.

Nel caso di specie accadeva che dei mutuatari convenivano in giudizio la banca mutuante per ottenere la dichiarazione di nullità del contratto di mutuo fondiario sottoscritto tra le parti in data 21 maggio 2002.

Gli attori ritenevano che il contratto fosse da considerare nullo in quanto indeterminato e usurario; in particolare chiedevano che venissero dichiarate nulle le clausole del contratto di mutuo inerenti agli interessi previo accertamento di applicazione di interessi usurari, di interessi moratori usurari, nonché interessi anatocistici.

Si costituiva la banca, la quale chiedeva il rigetto di tutte le domande in quanto infondate.

Il Giudice, analizzate le istanze delle parti, i documenti prodotti ed in particolare la CTU, rigettava la domanda degli attori.

La decisione giungeva dopo approfondita disamina con cui il giudicante affermava che la mancata indicazione dell’Indicatore Sintetico di Costo non incide sulla validità del contratto ai sensi dell’art. 117 T.U.B. ed inoltre, quanto alla presunta mancata indicazione dei tassi d’interesse, osservava che all’interno del contratto di mutuo era previsto il tasso o, in ogni caso, le modalità per determinarlo.

Quanto alla presunta usurarietà dei tassi, richiamava giurisprudenza consolidata secondo cui la penale per estinzione anticipata del mutuo costituisce un elemento accidentale e meramente eventuale del negozio, non essendo la sua funzione quella di remunerare l’erogazione del credito, ma di compensare la parte non inadempiente dalle conseguenze derivanti dall’inadempimento della controparte.

Con riguardo poi al piano di ammortamento c.d. “alla francese” ancora una volta il Giudice, richiamando gli arresti della giurisprudenza di legittimità, ne ribadiva la liceità.

Per tali motivi, rigettava la domanda dei mutuatari e li condannava alle spese.

Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

MUTUO: l’omessa indicazione dell’ISC non determina nullità ex art. 117 TUB

L’indice costituisce uno strumento informativo e non un requisito tassativo del regolamento negoziale

Sentenza | Tribunale di Velletri, Giudice Colognesi | 28.09.2020 | n.1234

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-lomessa-indicazione-dellisc-non-determina-nullita-ex-art-117-tub

MUTUO – ISC: La mancata o inesatta indicazione dell’Indice sintetico non è causa di indeterminatezza del tasso ex art. 117, VI co. TUB

Al più, il mutuatario può invocare la tutela risarcitoria-precontrattuale per non aver potuto contrarre altro prestito a condizioni migliori

Sentenza | Tribunale di Cremona, Giudice Daniele Moro | 06.07.2021 | n.348

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-isc-la-mancata-o-inesatta-indicazione-dellindice-sintetico-non-e-causa-di-indeterminatezza-del-tasso-ex-art-117-vi-co-tub

ISC: la difformità non determina nullità dell’intero contratto di mutuo

Può rinvenirsi esclusivamente un’ipotesi di responsabilità precontrattuale

Sentenza | Tribunale di L’Aquila, Giudice Emanuele Petronio | 16.06.2021 | n.423

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/isc-la-difformita-non-determina-nullita-dellintero-contratto-di-mutuo