Nel calcolo del danno biologico va considerata la causa di morte

Tempo di lettura stimato:27 Secondi

Il principio secondo il quale l’ammontare del danno biologico spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non già a quella probabile, in quanto la durata della vita futura in tal caso non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica ma è un dato noto si applica solo nel caso in cui la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita a seguito dell’illecito, non anche quando la morte sia stata dallo stesso direttamente cagionata.

error: Misure tecnologiche di protezione attive ex art. 11 WIPO Copyright Treaty, §1201 del DMCA, art. 6, dir. 29/2001/CE, art. 102-quater, l. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171-ter, l. 22 aprile 1941, n. 633.