Il potere di valutare le segnalazioni e (in caso di ritenuta fondatezza delle medesime) trasmetterle al questore, spetta soltanto al “titolare dell’attività”, mentre il “responsabile della dipendenza”, cui è attribuito un margine di discrezionalità ridotto, è tenuto a provvedere alle segnalazioni antiriciclaggio al suo superiore di ogni operazione che lo induca a ritenere che il suo oggetto possa provenire dai reati di cui agli artt. 648 bis e 648 ter c.p. Ciò è previsto nelle ipotesi di sanzioni amministrative relative a violazione della normativa antiriciclaggio, ai sensi dell’articolo 3 del Decreto Legge n. 143 del 1991, sostituito dall’articolo 1 del Decreto Legislativo n. 153 del 1997.
Il direttore della filiale della banca – in quanto responsabile di primo livello – nel caso in cui abbia omesso di inoltrare segnalazione all’organo direttivo del proprio istituto di credito, risponde della sanzione di cui all’art. 5, comma 5, d.l. n. 143 del 1991.
Inoltre, precisa la Cassazione, l’obbligo di segnalazioni antiriciclaggio a carico del direttore di filiale, dell’ufficio o di altro punto operativo di operazioni che a suo avviso, sulla base dei parametri indicati dalla legge, potrebbero provenire da taluno dei reati indicati nell’articolo 648-bis c.p., stabilita dall’art. 3, primo e secondo comma, del d.l. 3 maggio 1991, n. 143 non è subordinata all’evidenziazione dalle indagini preliminari dell’operatore e degli intermediari di un quadro indiziario di riciclaggio, e neppure all’esclusione, in base al loro personale convincimento, dell’estraneità delle operazioni ad una attività delittuosa, ma ad un giudizio obiettivo sulla idoneità di esse, valutati gli elementi oggettivi e soggettivi che la caratterizzano, ad essere strumento di elusione alle disposizioni dirette a prevenire e punire l’attività di riciclaggio.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Manna – Rel. Grasso, con la sentenza n. 24209 del 4 agosto 2022.
Nel caso in esame era chiaro che il direttore della filiale si trovasse in una situazione caratterizzata da un convergere di dati soggettivi e oggettivi, che ne evidenziava lo scopo elusivo.
Infatti, dalle particolari circostanze del caso di specie, il bancario – in quanto soggetto qualificato – avrebbe dovuto avere il sospetto che il denaro, i beni e le utilità che ne formavano oggetto, o in relazione alle quali l’operazione veniva effettuata o richiesta, potessero provenire dai delitti previsti dagli articoli 648bis e 648ter cp, con conseguente obbligo di provvedere alle dovute segnalazioni antiriciclaggio.
Per tale motivo, unitamente ad una compiuta e dettagliata analisi della normativa in materia, gli Ermellini rigettavano il ricorso e condannavano il ricorrente alle spese.
Per ulteriori approfondimenti sul tema si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
Il largo uso di danaro contante e l’uso anomalo di assegni giustificano il sospetto di provenienza illecita con obbligo di segnalazione
Sentenza | Corte d’Appello di Roma, Pres. Maffei- Rel. Budetta | 18.10.2021 | n.6756
ANTIRICICLAGGIO: è applicabile il principio del favor rei in caso di sanzioni amministrative
L’art. 69 d.lgs 90/2017 disciplina la sorte delle violazioni commesse anteriormente alla sua entrata in vigore
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. Petitti – Rel. Gorjan | 12.11.2018 | n.28888